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Formula risparmio Coserplast
Le
agevolazioni introdotte
dalla Finanziaria 2007,
(confermate con la
finanziaria 2008) prevedono
la detrazione fiscale del
55% in caso di installazione
di infissi che consentano un
risparmio dei consumi
energetici. Gli infissi in
PVC Coserplast, certificati
e garantiti, creano una
barriera contro l’azione
degli agenti atmosferici e
dei rumori esterni,
raggiungendo elevati valori
prestazionali, ampiamente in
linea con le normative. A
questo Coserplast aggiunge
un bonus sconto istantaneo
del 20% su tutta la gamma
prodotti. Infine, l’elevata
capacità isolante degli
infissi in PVC Coserplast
garantisce un notevole
risparmio energetico,
alleggerendo consumi e
bollette. Oggi è possibile
ottenere uno sgravio del 55%
dell’imposta lorda, fino ad
un importo di € 60.000,00 in
relazione alle spese
effettuate nel corso del
2007-2008-2009-2010 fino ad
un massimo di € 109.090,91,
per lavori di
riqualificazione energetica
di edifici esistenti, per
pareti, pavimenti e infissi.
I Ministeri dell’Economia e
dello Sviluppo Economico,
hanno emanato un ulteriore
decreto attuativo delle
misure appena illustrate
contenute nei commi da 344 a
349 della Finanziaria 2007
(345 relativi agli infissi).
Per ottenere il beneficio,
bisogna rispettare i
requisiti di trasmittanza
termica U, espressa in
W/m2K, della tabella che
segue. Il decreto definisce,
all’art.4, le procedure per
usufruire delle detrazioni:
il contribuente che ha
sostenuto spese per
interventi di sostituzione
delle finestre (compreso gli
oscuranti) nella singola
unità immobiliare a
decorrere dal 1 gennaio
2008, e vuole accedere ai
benefici fiscali rivenienti
dalle detrazioni fiscali del
55%, deve compilare a video
e trasmettere entro 90
giorni dalla fine dei
lavori, attraverso il sito
web di ENEA (www.acs.enea.it),
la Scheda Informativa
dell’intervento: allegato F
del decreto Ministeriale 7
aprile 2008.
Per accedere alle detrazioni
fiscali del 55%, il
contribuente deve essere in
possesso dei seguenti
documenti tecnici (e
conservarli):
-
Asseverazione delle
prestazioni termiche
delle finestre
esistenti. Il documento
può essere rilasciato da
un tecnico abilitato o
dal Costruttore (o
rivenditore) di infissi
che fornisce le nuove
finestre.
-
Asseverazione delle
prestazioni termiche
delle finestre (ed
oscuranti) di fornitura
(le nuove). Il documento
può essere rilasciato
dal Costruttore di
infissi o da un tecnico
abilitato. Il
contribuente compila,
assieme al rivenditore
fornitore degli infissi,
la scheda informativa
relativa agli interventi
eseguiti, secondo lo
schema dell’Allegato F.
Ed i seguenti documenti
fiscali:
1. Fattura inerente le
spese sostenute per
l’interevento di
sostituzione delle
finestre in cui DEVE
essere esplicitato il
costo della mano d’opera
(posa in opera);
2. (eventuale) fattura
inerente la spesa
sostenuta per la
prestazione
professionale del
tecnico abilitato;
3. (eventuale)
dichiarazione del
proprietario di
autorizzazione
all’esecuzione dei
lavori da parte del
possessore dell’unità
immobiliare oggetto di
intervento di
riqualificazione
energetica. Consigliamo
sempre di fare delle
foto prima e dopo
l’intervento, da
conservare per una
eventuale (quasi certa)
verifica successiva.
I soggetti che non sono
titolari di reddito
d'impresa devono effettuare
i pagamenti con bonifico
bancario o postale dal quale
risulti la causale del
versamento, il codice
fiscale del beneficiario
della detrazione e il codice
fiscale o partita IVA del
beneficiario del bonifico.
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Articolo 1, comma 345
“Per le spese documentate,
sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad
interventi su edifici
esistenti, parti di edifici
esistenti o unità
immobiliari, riguardanti
strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti),
finestre comprensive di
infissi, spetta una
detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi
rimasti a carico del
contribuente, fino a un
valore massimo della
detrazione di 60.000 euro,
da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a
condizione che siano
rispettati i requisiti di
trasmittanza termica U,
espressa in W/m2 K, della
Tabella 3 allegata alla
presente legge.” |
Decreto Ministeriale
11-03-2008 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del
18-03-2008
Zona
climatica |
Limiti applicabili
fino al 31 dicembre
2009 |
Limiti applicabili
dal 1 gennaio 2010 |
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A |
4,6 |
3,9 |
|
B |
3,0 |
2,6 |
|
C |
2,6 |
2,1 |
|
D |
2,4 |
2,0 |
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E |
2,2 |
1,6 |
|
F |
2,0 |
1,4 |
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Per informazioni:
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